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Statuto e Regolamento

                   

Art. 3 Scopi
           

L’Associazione EMMETRENTANOVE ha lo scopo di promuovere e organizzare attività di carattere culturale, informativo, sociale, educativo, etico e sportivo al fine di coinvolgere la partecipazione popolare e giovanile in particolar modo, l’impegno civile e di solidarietà sociale dei cittadini. Tra le principali attività dell’Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative culturali ed editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale, nei diversi settori delle problematiche sociali, senza finalità di lucro; la promozione di qualsiasi attività sociale educativa, di informazione e divulgativa; nel campo dei propri scopi associativi, per il perseguimento dei quali l’Associazione a titolo esemplificativo ma non tassativamente esaustivo propone il seguente scopo sociale:
• proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale dell’educazione permanente e della riscoperta dei valori spirituali alla base della nostra società.
• promuovere studi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, spettacoli, esposizioni, proiezioni di film e documenti, escursioni, concerti ed ogni altra manifestazione che possa contribuire alla diffusione dell’arte, della cultura in genere, dello sport e della sensibilizzazione verso i problemi riguardanti i giovani, il patrimonio storico-culturale, la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. A tal fine potrà gestire e/o affittare locali e spazi a tempo determinato o indeterminato per la promozione di incontri, iniziative culturali e lo svolgersi di attività sopra citate.
• promuovere tra i soci attività culturali, sociali, artistiche, ludiche, sportive, turistiche e di tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico, storico-culturale, romano e nazionale.

• promuovere, particolarmente per i giovani, la più ampia opera di divulgazione e qualsiasi iniziativa culturale e sportiva per favorire l’aggregazione giovanile; favorire lo sviluppo ed aiutare l’attività di società, associazioni, comunità, cooperative.
• promuovere iniziative per gli associati, gli amici e i simpatizzanti che siano particolarmente meritevoli per la loro attività in ogni campo della cultura contemporanea, della vita sociale, delle professioni e del volontariato.
• promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni, incontri, congressi, commissioni di studio.
• promuovere iniziative, con la collaborazione dei propri associati, nei vari ambiti professionali, commerciali, culturali, sportivi e sociali.
• promuovere la divulgazione delle opere di artisti e scrittori emergenti.
• realizzare, rivalorizzare ed istituire circoli culturali, biblioteche, centri sportivi al fine di favorire incontri culturali ricreativi e sociali.
• svolgere azioni di propaganda e pubblicità delle proprie attività, anche con pubblicazioni periodiche a mezzo stampa e audiovisive e l’utilizzo di canali informatici ( siti web, blog, ecc.) nonché la redazione di un giornale sociale e la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
• porsi come punto di riferimento per quanti vogliano intraprendere questo percorso.

Per il raggiungimento degli scopi prefissati, l’Associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti ed organismi che perseguono analoghe finalità ovvero affiliare gli stessi. Potrà altresì rendersi promotrice della costituzione di società, di cooperative o di qualsiasi altra struttura che, convenzionata con l’Associazione stessa, attui piani d’impresa i cui proventi, in percentuale siano destinati ad assolvere alle finalità dell’Associazione. L’Associazione potrà inoltre appaltare o convenzionare servizi ed attività a società, cooperative, privati o altre strutture.

 

 

Art. 4 Patrimonio


Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• dalle quote sociali annue versate dai soci;
• da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti fatte dai soci o simpatizzanti;
• da qualsiasi altra entrata derivante dai contributi di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni o da altro Ente o istituzione pubblica e/o privata;
• da iniziative artistiche e commerciali, il cui introito servirà esclusivamente quale mezzo per il raggiungimento dello scopo sociale dell’associazione che esclude comunque il fine di lucro.
Alla formazione del reddito complessivo non concorreranno i fondi pervenuti agli enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
I fondi raccolti e le eventuali spese sostenute dovranno essere rendicontate a parte e comunque confluiranno nel bilancio di esercizio.
E’ fatto inoltre divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la vita dell’associazione salvo che questa sia imposta dalla legge.

 

 

Art. 5 Durata


La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; il suo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci.
Il Consiglio Direttivo compirà gli atti necessari per la destinazione del saldo di cassa e del patrimonio eventualmente residuo.
Il patrimonio finale deve essere devoluto dall’Associazione, in caso di scioglimento, ad altre Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

 

Capitolo Secondo: Soci
 

 

Art. 6 Partecipazione


Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti e similari che condividono e sono interessate a sostenere gli scopi associativi che ne facciano regolare richiesta. L’ammissione nell’Associazione in qualità di soci, avviene dopo la deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo che delibera con giudizio insindacabile ed inappellabile. In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare tale decisione.
Chi intende aderire all’Associazione deve compilare la scheda di adesione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. Gli aderenti si dividono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari. Tutti gli associati hanno diritto al voto e possono essere eletti alle cariche previste dallo statuto. Tutti gli associati partecipano immediatamente e senza vincolo di tempo alla vita sociale dell’Associazione.

 

 
Art. 7 Soci fondatori


Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.

 

 
Art. 8 Soci ordinari


Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza
e che ne entrano a far parte versando la quota sociale che verrà di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo che la sottoporrà all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci all’atto dell’approvazione del bilancio annuale. Per il primo anno associativo la quota annuale sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

 
Art. 9 Soci onorari


Sono soci onorari persone, nella loro opera verso l’Associazione, ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

 

 
Art. 10 Recesso, Sospensione,Espulsione


Il socio può recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata od in qualunque altro modo ritenga opportuno far pervenire al Consiglio Direttivo la sua scelta.
Chiunque non si attenga alle norme di comportamento indicate dall’Associazione, sarà passibile di espulsione immediata, o di sospensione a discrezione del Consiglio Direttivo.

 

 
Art. 11 Dovere dei soci


I soci in quanto tali sono tenuti a:
• partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e alle manifestazioni associative;
• versare regolarmente la quota di iscrizione e la quota associativa il cui importo verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo e conservare la tessera dell’Associazione;
• mantenere una condotta consona agli scopi e agli interessi dell’Associazione;
I soci hanno inoltre l’obbligo di:
• osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
• adoperarsi per il raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli scopi e con gli interessi dell’Associazione.
Inoltre per nessuna ragione, può essere trasmessa la quota associativa o il contributo associativo. Tale quota o tale contributo non può essere rivalutato.

 

 
Art. 12 Diritti dei soci


I soci fondatori ed ordinari possono:
• partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto, ad eccezione dei soci onorari;
• partecipare alle iniziative dell’Associazione;
• godere di eventuali facilitazioni concesse all’Associazione;
• essere eletti, salvo impedimenti del presente statuto , alle cariche sociali che sono tutte confermabili.

 

Capitolo Terzo: Organi, Funzioni, Competenze
 

 

Art. 13 Organi dell’Associazione


Sono organi dell’associazione:
• L’Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria)
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente del Consiglio Direttivo
• Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
• Il Segretario - tesoriere
• Il Collegio dei Probiviri

 

 
Art. 14 Assemblea generale


L’Assemblea generale dei soci è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa, può essere ordinaria e straordinaria. In via ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente dell’Associazione ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Ogni socio può essere titolare solo di una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Compiti dell’Assemblea Generale sono:
• elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri
• approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
• resoconto delle attività dell’anno
• deliberare sulle modifiche del presente statuto
• approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell’Associazione
• deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo ma sempre nel territorio nazionale. La convocazione è fatta mediante lettera o telegramma o telefax o e-mail contenete l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione.

 


Art. 15 Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri che devono essere aderenti all’Associazione, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario - Tesoriere. Compiti del Consiglio Direttivo sono: promuovere le iniziative associative, curare la gestione del patrimonio associativo e deliberare sugli impegni passivi in base alla disponibilità di cassa, istituire commissioni di lavoro, convocare l’Assemblea, deliberare sui regolamenti interni dell’Associazione e sull’importo della quota sociale e i termini del versamento e fissare la quota di iscrizione, predisporre i regolamenti esecutivi delle varie attività, proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo redatto dal Segretario - Tesoriere, esporre la relazione delle attività svolte, il programma, il preventivo delle spese per l’esercizio futuro, le proposte per le nuove nomine alle cariche associative, deliberare sulle accettazioni di eventuali donazioni, lasciti o contributi, richiedere ogni volta che lo ritiene necessario, la situazione contabile, assicurare l’operatività dell’Associazione e l’assistenza dei soci, deliberare sulla richiesta di dimissioni dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice – Presidente. Viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, in via ordinaria e in via straordinaria o ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su motivata richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri. Le sedute sono valide quando v’interviene la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti, in caso contrario prevale il voto del Presidente.

 

 
Art. 16 Presidente


Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; esercita il potere di firma e può proporre la convocazione di Assemblee straordinarie. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed inoltre: delibera sul bilancio preventivo, sul programma di massima e quanto altro possa essere utile al conseguimento delle finalità sociali; approva il bilancio consuntivo e la relazione generale dell’attività svolta; cura l’esecuzione delle relative deliberazioni; verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; nomina le cariche dell’Associazione, scegliendo almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo tra i Soci fondatori. Il Presidente ,in casi eccezionali di necessità ed urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. I bilanci sono esposti in copia presso la sede insieme all’avviso di convocazione dell’Assemblea. Inoltre nell’albo dell’associazione devono essere affisse per 10 giorni tutte le delibere assembleari ed i rendiconti finanziari.
L’Associazione fornirà copia di tutti gli atti a qualsiasi associato che ne faccia richiesta.

 

 
Art. 17 Vice Presidente


Il Vice Presidente coordina le attività dell’Associazione, coadiuva il Presidente, redige i verbali delle Assemblee e le delibere del Consiglio Direttivo, è depositario dei verbali di Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo e del libro degli aderenti all’Associazione. In caso di dimissioni o prolungata assenza viene sostituito da altro consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.
 

 

Art. 18 Segretario - Tesoriere


Il Segretario – Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’Associazione,si incarica della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, della tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, redige entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il bilancio che viene sottoposto a cura del Consiglio Direttivo all’assemblea dei soci.

 

 
Art. 19 Collegio dei Probiviri


Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci. Il Collegio dei Probiviri è un organo interno dell’Associazione ed ha il compito di regolare, in maniera insindacabile ed inappellabile, secondo equità e senza formalità di procedura, le controversie in materia di diniego del gradimento all’ingresso di nuovi soci, quelle relative all’esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e l’Associazione o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l’applicazione, la validità e l’efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni dell’Associazione.

 

 
Art. 20 Esercizio Sociale


L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo compila il bilancio con il conto profitti e perdite da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che sarà convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo; inoltre deve redigere obbligatoriamente ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

 

 
Art. 21 Cariche


Tutte le cariche dell’ Associazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

 

 
Art. 22 Bilancio


Eventuali attivi in bilancio saranno devoluti:
• il 20% al fondo riserva;
• il residuo a disposizione dell’Assemblea che ne deciderà la destinazione.

 

 
Art. 23 Legge applicabile


Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme in materia contenute nel Codice Civile ed alle Leggi speciali in quanto applicabili.

 

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